Tassa di Soggiorno

Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha deciso che a partire da quest’anno, sulla falsa riga di quanto già in vigore nei comuni limitrofi, sarà applicata un’imposta di soggiorno. Le strutture ricettive saranno solo esattrici dell’imposta, che verrà versata e gestita direttamente dal Comune di San Bartolomeo per “potenziare i servizi dedicati al turismo: pulizia, arredo urbano, nuove manifestazioni, promozione turistica.”

In quale perdiodo sarà valida:

Per pernottamenti a partire dal 1.7.2023 e fino al 31.10.2023

Quanto costa (per soggiorni in Hotel 3 stelle):

€ 1.00 a pernottamento per persona, non compresi nella tariffa della camera

La tassa di soggiorno si applica solo per i primi 7 giorni della vacanza

Esenzioni

Per pernottamenti di bambini fino a 14 anni non compiuti l’imposta non sarà dovuta, ma ci sono anche altri casi di esenzione:

▪ i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

▪ il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

▪ gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo in un’ unica prenotazione;

▪ i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano presso strutture ricettive ubicate nel Comune di San Bartolomeo al Mare;

▪ gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;

▪ soggetti con invalidità non inferiore all’80%;

▪ gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;

▪ i soggetti ospiti del Comune di San Bartolomeo al Mare nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;

▪ i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

▪ i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

▪ i soggetti portatori di handicap (legge 104);

▪ gli eventuali accompagnatori dei soggetti portatori di handicap, in ragione di un accompagnatore per soggetto.