Tassa di Soggiorno
Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha deciso che a partire da quest’anno, sulla falsa riga di quanto già in vigore nei comuni limitrofi, sarà applicata un’imposta di soggiorno. Le strutture ricettive saranno solo esattrici dell’imposta, che verrà versata e gestita direttamente dal Comune di San Bartolomeo per “potenziare i servizi dedicati al turismo: pulizia, arredo urbano, nuove manifestazioni, promozione turistica.”
In quale perdiodo sarà valida:
Per pernottamenti a partire dal 1.7.2023 e fino al 31.10.2023
Quanto costa (per soggiorni in Hotel 3 stelle):
€ 1.00 a pernottamento per persona, non compresi nella tariffa della camera
La tassa di soggiorno si applica solo per i primi 7 giorni della vacanza
Esenzioni
Per pernottamenti di bambini fino a 14 anni non compiuti l’imposta non sarà dovuta, ma ci sono anche altri casi di esenzione:
▪ i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
▪ il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
▪ gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo in un’ unica prenotazione;
▪ i dipendenti di strutture ricettive che, nell’esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano presso strutture ricettive ubicate nel Comune di San Bartolomeo al Mare;
▪ gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
▪ soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
▪ gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
▪ i soggetti ospiti del Comune di San Bartolomeo al Mare nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
▪ i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
▪ i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
▪ i soggetti portatori di handicap (legge 104);
▪ gli eventuali accompagnatori dei soggetti portatori di handicap, in ragione di un accompagnatore per soggetto.